Due decisioni in tema di deroga alla giurisdizione
Due recenti decisioni, una della Corte di Giustizia UE e una del Tribunale di Genova, forniscono interessanti chiarimenti sul tema della deroga alla giurisdizione.
Con la sentenza in data 8 febbraio 2024 (causa C-566/22) la Corte di Giustizia UE ha risposto in modo affermativo al quesito così formulato dal giudice del rinvio: “Se l’applicazione del Regolamento n. 1215/2012 possa fondarsi, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento di estraneità, che è necessario per l’applicabilità di tale regolamento, sul semplice fatto che due parti residenti in uno stesso Stato membro concordino che sia competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea”.
In altre parole, due parti stabilite nello stesso Stato membro possono validamente pattuire la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, pur in mancanza di qualsiasi altro collegamento tra tale giudice ed il contratto.
Il Tribunale di Genova ha invece affrontato, con la sentenza del 20 febbraio 2024, il tema della efficacia, nei confronti di soggetti da vettore e caricatore, della clausola di deroga alla giurisdizione contenuta in una polizza di carico.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il proprietario di uno yacht trasportato via mare e danneggiato durante le operazioni di sbarco a Genova aveva convenuto in giudizio il terminalista; questi aveva eccepito il difetto di giurisdizione sulla base della clausola di giurisdizione nella polizza di carico.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione, ritenendo che, in quanto “servant” del vettore, e per effetto della Himalaya clause, il terminalista avesse diritto di avvalersi delle clausole di polizza, ivi compresa quella relativa alla giurisdizione.
Marco Lopez de Gonzalo
marco.lopez@mordiglia.it